Resistenza a pubblico ufficiale e causa di non punibilità. Cass. penale, sez. VI, 18 marzo 2016, n° 16101.

Causa di non punibilità nel reato di resistenza a pubblico ufficiale. Massima.

L’arbitrarietà dell’azione del pubblico ufficiale, ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 393 bis c.p., è ravvisabile quando ci si trovi in presenza di un’attività ingiustamente persecutoria del pubblico ufficiale, il cui comportamento fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell’azione di controllo e prevenzione demandategli nei confronti del privato destinatario ovvero del consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate, ivi ricomprendendovi anche i comportamenti sconvenienti e prepotenti del pubblico ufficiale. Peraltro, la causa di non punibilità può essere riconosciuta in termini più ampi, quando vengano in rilievo beni costituzionalmente garantiti, quali l’inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), come nel caso di perquisizioni domiciliari basate su meri sospetti, o la stessa libertà personale (art. 13 Cost.), come nel caso di indebiti accompagnamenti coattivi in uffici di polizia.