Il delitto di rapina.

Cass. pen., sez. II, 27.10.2017, n° 53587. Massima.

Nel delitto di rapina è rilevante non solo l’aspetto patrimoniale, ma anche, e soprattutto, l’aspetto della coartazione della volontà della persona offesa, costretta a subire lo spossessamento di un bene per effetto di minaccia o violenza, qualunque ne sia il valore (confermata la condanna per l’imputato che aveva sottratto due sgabelli da un magazzino usando poi violenza per sfuggire al proprietario).

Cass. pen., sez. II, 31.05.2017, n° 31320. Massima.

In tema di rapina, ricorre la circostanza aggravante delle più persone riunite nel caso di effettiva simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, pur se la violenza sia posta in essere da uno soltanto di essi.

Cass. pen., sez. II, 17.03.2015, n° 14896. Massima. 

Chi svolge il ruolo di “palo” tiene una condotta essenziale nel reato di rapina, dato che guarda le spalle dei suoi compartecipi e previene eventuali sorprese che possono disturbare la loro opera.

Cass. pen., sez. 29.11.2011, n° 46588. Massima.

Non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di “palo” e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga.